Domande Frequenti

Dettagli del documento

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

La carta d'identità è un documento di riconoscimento personale che può essere richiesto da ogni cittadino straniero, il quale compiuti i 15 anni sia in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenza anagrafica nel territorio Italiano. La carta d'identità, nel caso di stranieri ed apolidi legalmente soggiornanti nel nostro Paese, ha la stessa durata del permesso di soggiorno e non può essere utilizzata per l'espatrio avendo validità solo sul territorio italiano. E' da tener presente, inoltre, che i dati in essa contenuti hanno lo stesso valore dei certificati corrispondenti e nel caso in cui le amministrazioni prevedano l'esibizione del documento non possono pretendere certificati attestanti stati e fatti già contenuti nel documento. Ai fini del rilascio della Carta d'Identità è necessario rivolgersi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune o della circoscrizione in cui si risiede presentando: - tre fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti; - un documento valido per il riconoscimento nel caso di cittadini dell'Unione Europea; -il passaporto in corso di validità ed il permesso di soggiorno nel caso di cittadini extracomunitari. RINNOVO La carta d'identità deve essere rinnovata per: scadenza: la richiesta per il rinnovo della carta d'identità deve essere effettuata 180 giorni prima della scadenza; cambiamento di dati personali ritenuti errati (nome, cognome e data di nascita…): variazione di residenza da altro Comune: la carta può essere rinnovata per consentire all'utente di usarla al posto del certificato di residenza; occorre presentare tre fotografie recenti formato tessera uguali e la carta d'identità da rinnovare. DUPLICATO DELLA CARTA D'IDENTITÀ Tutti gli stranieri e gli apolidi in possesso di una carta d'identità rilasciata da un comune italiano possono chiederne il Duplicato entro i termini di validità della stessa in caso di: deterioramento: presentare tre fotografie recenti formato tessera e uguali, il documento deteriorato (se il documento deteriorato non ha elementi sufficienti per l'identificazione occorre presentare un altro documento valido, e, in mancanza di questo, è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni che, mostrando un documento valido, devono dichiarare l'identità del richiedente); smarrimento o furto: occorre fare la denuncia alle autorità di Polizia e presentarla in anagrafe al momento del nuovo rilascio, insieme a tre fotografie recenti formato tessera, uguali e prese di fronte e un documento valido; in mancanza di questo è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni che, con un documento valido, devono dichiarare l'identità del richiedente. I cittadini stranieri devono presentare anche il permesso di soggiorno. Occorre inoltre consegnare: - un valido documento di riconoscimento nel caso di cittadini dell'Unione Europea; - il passaporto ed il permesso di soggiorno nell'ipotesi di cittadini extracomunitari.

Argomenti:

La Scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).

Argomenti:

Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato; elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia; Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81; autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio; pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica); ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €; cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 €); ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.

Argomenti:

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni. In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi. Trascorsi i 60 giorni, il Comune può intervenire: - sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci; - solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività. In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.

Argomenti:

Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19. DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.

Argomenti:

La Scia può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.

Argomenti:

Per informazioni in merito a sanzioni amministrative codice della strada è possibile contattare l'ufficio verbali negli orari sopra indicati. 
 
COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE PER DECURTAZIONE PUNTI SULLA PATENTE DI GUIDA (art. 126 bis, comma 2, del CDS) - Da presentare (UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DELLA PATENTE DI GUIDA CONTENENETE LA DICITURA "Il sottoscritto..generalità... dichiara che la presente fotocopia è conforme all'originale in mio possesso - data e firma" entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione ovvero notifica del verbale direttamente presso questo servizio ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante il servizio di visualizzazione immagini presente su questo sito
(link:https://lagnasco.segecnet.it/cittadinoOnLine) ovvero mediante inoltro all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC pm@pec.comune.lagnasco.cn.it (ATTENZIONE: l'inoltro deve essere effettuato da casella di Posta Elettronica Certificata PEC) ovvero mediante inoltro alla mail poliziamunicipale@comune.lagnasco.cn.it (N.B.: in quest'ultimo caso la comunicazione è valida solo ad avvenuta risposta "ACQUISIZIONE POSITIVA AGLI ATTI").
La comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il proprietario ed il conducente del veicolo siano la stessa persona.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 del C.D.S., sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 291,00= ad Euro 1.166,00=  e più precisamente:
 
- in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di notifica Euro 291,00 + spese;
 
- in misura scontata del 30% entro 5 gg. dalla data di notifica Euro 203,70 + spese.
 
MODALITA' DI RICORSO (art. 203 - 204 bis CDS)
 
Dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), l'interessato può proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi:
Entro 60 gg: indirizzato al Prefetto competente per luogo in cui la violazione è avvenuta, da presentarsi al Comando di Polizia Municipale ovvero da inviarsi agli stessi a mezzo lettera raccomandata con a.r.
Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni singola violazione (artt. 203 e 204 del C.D.S.)
 
Entro 30 gg: indirizzato al Giudice di Pace competente per luogo in cui la violazione è avvenuta. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice di Pace ovvero spedito con raccomandata a.r. (art. 204 bis del CDS). Ai sensi dell'art 10 del D.P.R. 30.05.2002, n° 115, come modificato dall'art. 2 comma 212, lett.b, n° 2, L 23.12.2009, n 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del "contributo unificato" e delle "spese forfetizzate" secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30 del D.P.R. n° 115/2002. Il Giudice di Pace competente per territorio è quello di Saluzzo - Corso Roma, n. 1.
 
MODALITA' DI PAGAMENTO (Art. 202 e seguenti CDS)
 
Qualora sia previsto il pagamento in misura ridotta, l'importo deve essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione con le seguenti modalità:
  • Mediante versamento sul C/C postale n° 1006473548 intestato a Comune di Lagnasco - Servizio Polizia Municipale
  • Mediante bonifico bancario C/C n° 1006473548 - IBAN IT12D0760110200001006473548 - BIC: BPPIITRXXX - SWIFT: BPIITRRXXX
Indicando nella causale di versamento in modo chiaro e leggibile:
Il numero e la data del verbale
Il numero di targa del veicolo
 
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore degli Enti Pubblici. I versamenti mancanti della causale sono privi di effetto. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. La somma versata è tenuta in acconto (a partire dalle spese di procedura) e rappresenta un anticipo sul titolo esecutivo.
 
Quando non è ammesso il pagamento in misura ridotta non è possibile effettuare alcun pagamento, si dovrà attendere che giunga un altro atto da parte del Prefetto nel quale verranno indicate la somma e le modalità di pagamento.
 
Riduzione del 30%: Con l'entrata in vigore della legge 9.8.2013 n. 98, entro 5 giorni successivi alla data della contestazione o dalla notificazione è ammesso il pagamento della somma ridotta del 30%. La riduzione di cui sopra non si applica alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3, dell'art. 10 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La riduzione del 30% è applicabile solamente sull'importo della sanzione e non sulle spese di notifica/procedimento. Per il computo del termine si ritengono applicabili le disposizioni generali in tema di pagamento delle obbligazioni previste dal Codice Civile (artt. 1187 e 2963).
 
Il verbale NON può essere pagato presso lo sportello del Servizio di Polizia municipale.
 
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE
Cosa è.
La rateizzazione è la ripartizione in rate mensili dell'importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni a disposizioni del Codice della Strada accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a 200,00 euro a favore di soggetti che versino in condizioni economiche disagiate.
 
A chi serve.
Può avvalersi della facoltà di richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto il soggetto tenuto al pagamento della sanzione che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. La ripartizione del pagamento avverrà in rate mensili il cui importo non può in ogni caso essere inferiore a euro 100.
 
Come si ottiene.
Può essere presentata al Comune istanza di rateizzazione per sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da una violazione al Codice della strada accertate dalla Polizia Locale. L'istanza deve essere presentata dal soggetto tenuto al pagamento della sanzione entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto e/o al Giudice di pace in relazione al verbale con cui è stata contestata l'infrazione.
Nel caso di accoglimento dell'istanza, la Polizia Locale provvederà alla verifica del pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada), il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.
 
Dove andare.
L'istanza va presentata in forma scritta e completa degli allegati previsti (documentazione fiscale comprovante il reddito del richiedente) al servizio Polizia Locale di Lagnasco mediante consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune o invio a mezzo posta. E' altresì ammesso l'invio a mezzo PEC all'indirizzo pm@pec.comune.lagnasco.cn.it
 
Quanto costa.
La richiesta di rateizzazione è in carta libera e non comporta oneri a carico dell'interessato. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.
 
Normativa di riferimento
D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo codice della Strada) art.202 bis
 
Durata
La conclusione del procedimento e la conseguente adozione del provvedimento di accoglimento o di diniego avverranno entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza completa degli allegati richiesti. Decorso tale termine senza l'emissione di alcun formale provvedimento l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito.
 

Documenti

Scarica il modulo di domanda

Ultima modifica il 04/06/2020 16:38

Certificato di Controllo 2023

Ultima modifica il 04/06/2020 16:38

Certificato di Taratura 2023

Ultima modifica il 04/06/2020 16:38

Verbale di Taratura 2023

Ultima modifica il 04/06/2020 16:38

Decreto Prefettizio dal 29/06/2023

Ultima modifica il 13/07/2023 15:09

Certificato di Taratura dal 29/06/2023

Ultima modifica il 13/07/2023 15:09

Verbale di Taratura dal 29/06/2023

Ultima modifica il 13/07/2023 15:09

Argomenti:

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire immediatamente, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato. La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente. Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità. Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la Scia, deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento. L'esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all'atto della presentazione. L'Amministrazione comunale nel termine di 60 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La SCIA, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78, ha modificato il testo dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241.

Argomenti:

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri